Codice deontologico

ASSOCIAZIONE ITALIANA FRIGORISTI – ASSOFRIGORISTI

CODICE DEONTOLOGICO(come deliberato dall’Assemblea Assofrigoristi del 8 ottobre 2022)

ART. 1. Ambito di applicazione.

Il rispetto delle norme etiche e deontologiche sancite dal presente Codice è obbligatorio per tutti gli associati ASSOFRIGORISTI, sia nei loro reciproci rapporti, sia nei confronti dei terzi, con valenza territoriale anche per le condotte tenute all’estero.

ART. 2. Potestà disciplinare.

La funzione ed il potere di sottoporre l’associato a procedimento disciplinare e di irrogare le eventuali sanzioni disciplinari per violazione delle regole etiche e deontologiche spetta all’organo disciplinare individuato dalla sezione IV del presente Codice.

Le sanzioni devono essere adeguate alla gravità dei fatti e devono tener conto della reiterazione dei comportamenti, nonché delle specifiche circostanze, soggettive e oggettive, che hanno concorso a determinare l’infrazione.

ART. 3. Volontarietà dell’azione.

La responsabilità disciplinare discende dalla inosservanza dei doveri e dalla volontarietà della condotta, anche se omissiva, valutata alla stregua del complessivo comportamento tenuto.

Quando siano mossi vari addebiti nell’ambito di uno stesso procedimento la sanzione deve essere unica.

 ART. 4 Doveri di probità, dignità e decoro.

L’associato deve ispirare la propria condotta all’osservanza dei doveri di probità, dignità e decoro.

È sottoposto a procedimento disciplinare l’associato cui sia imputabile un comportamento non colposo che abbia violato la legge penale, salva ogni autonoma valutazione sul fatto commesso.

L’associato è soggetto a procedimento disciplinare anche per fatti anche non riguardanti l’attività di categoria, quando si riflettano sulla sua reputazione o compromettano l’immagine dell’Associazione.

ART. 5. Doveri di lealtà, correttezza e fedeltà.

L’associato deve svolgere la propria attività nel rispetto del doveri di lealtà e correttezza.

Costituisce infrazione disciplinare il comportamento dell’associato che compia atti contrari all’interesse del proprio cliente e che possa danneggiare l’immagine dell’Associazione.

ART. 6. Dovere di diligenza.

L’associato deve adempiere ai propri doveri tecnici e professionali con la massima diligenza.

ART. 7. Dovere di riservatezza.

È dovere fondamentale dell’associato mantenere la riservatezza sull’attività prestata e su tutte le informazioni che siano a lui pervenute nell’ambito dello svolgimento dell’incarico, salve le necessità inerenti lo svolgimento della prestazione.

L’associato è tenuto a garantire, nei limiti del possibile, il rispetto della riservatezza anche da parte dei propri dipendenti e collaboratori.

ART. 8. Dovere di competenza e di indipendenza.

L’associato non deve accettare incarichi o commissioni che sappia di non poter svolgere con adeguata competenza tecnica e professionale e con idonea organizzazione di mezzi e personale.

L’accettazione di un determinato incarico o commissione fa presumere la competenza a svolgerlo; in caso di sopravvenuta difficoltà nello svolgimento della prestazione, l’associato deve informare il proprio cliente, rappresentandogli la possibilità di sostituirlo con altro tecnico professionista.

Nell’esercizio della propria attività, l’associato ha il dovere di conservare la propria indipendenza e difendere la propria libertà da pressioni o condizionamenti esterni, senza tener conto di interessi riguardanti la propria sfera personale.

ART. 9. Dovere di aggiornamento professionale.

L’associato deve curare in maniera costante e permanente la propria formazione e preparazione tecnico-professionale, conservando ed accrescendo le conoscenze nei settori in cui svolge la propria attività.

L’associato realizza la propria formazione permanente con lo studio individuale e la partecipazione ad iniziative culturali, tecniche e scientifiche delle attività di categoria.

Costituisce inderogabile dovere deontologico dell’associato quello di rispettare quanto disposto dal titolo III del presente Codice.

ART. 10. Pubblicità.

È consentita agli associati ogni forma di pubblicità informativa e commerciale, purché non trascenda in manifestazioni di volgarità, né in millantate conoscenze o abilitazioni tecnico-professionali in realtà inesistenti o non ancora conseguite.

È vietata senza eccezioni la pubblicità comparativa e ogni altra forma di pubblicità lesiva del decoro dell’Associazione.

ART. 11. Divieto di uso di espressioni sconvenienti ed offensive.

Indipendentemente dalle disposizioni civili e penali, l’associato deve evitare l’uso di espressioni sconvenienti ed offensive nei confronti dei colleghi e dei terzi.

La ritorsione o la provocazione o la reciprocità delle offese non escludono l’infrazione della regola deontologica.

ART. 12. Uso del marchio dell’Associazione

Gli associati potranno utilizzare il marchio depositato dall’Associazione nelle forme e secondo le modalità prescritte dal Regolamento Interno per l’utilizzo del marchio.

È vietata senza eccezioni la concessione a terzi dell’utilizzo del marchio, che dovrà distinguere solo ed esclusivamente la attività degli associati.

È vietato senza eccezioni l’utilizzo del marchio di altre associazioni, anche se ASSOFRIGORISTI sia ad esse affiliata.

ART. 13. Ambiente e Lavoro.

L’associato è tenuto ad adottare procedure e controlli atti asalvaguardare i lavoratori e l’ambiente dall’esposizione a sostanze nocive e inquinanti, con particolare riguardo al controllo e al recupero delle sostanze lesive per l’ambiente, nonché ad aggiornarsi in maniera costante sulle migliori tecniche e tecnologie in materia.

ART. 14. Ubicazione della propria attività professionale.

L’Associato ha il dovere di comunicare tempestivamente alla sede centrale dell’Associazione eventuali variazioni di indirizzo, numeri telefonici ed altri recapiti anche telematici.

 ART. 15. Rapporto di colleganza.

L’Associato deve mantenere nei confronti dei colleghi un comportamento ispirato a rispetto, correttezza e lealtà.

L’associato al quale viene commissionata una prestazione in sostituzione di un’altra ditta operante in precedenza deve, prima di dare il proprio assenso, acquisire tutte le informazioni necessarie al fine di effettuare una corretta valutazione delle problematiche esistenti.

Nel caso di cessazione dell’incarico l’associato dovrà attivarsi per agevolare il più possibile il subentro del nuovo operatore.

ART. 16. Rapporti con l’Associazione.

L’Associato ha il dovere di collaborare con l’Associazione sia a livello nazionale che a livello territoriale, con la Delegazione di appartenenza, per l’attuazione delle finalità istituzionali.

L’Associato impegnato nell’organizzazione dirigenziale dell’Associazione deve svolgere l’incarico con diligenza, imparzialità e nell’esclusivo interesse della Stessa.

I rapporti con gli organi dirigenziali devono essere improntati a dignità e rispetto reciproci.

ART. 17. Rapporti con dipendenti e collaboratori.

L’Associato deve assicurare l’applicazione ai propri dipendenti e collaboratori l’applicazione dei CCNL aggiornati relativi alla loro posizione, nonché il pieno rispetto della normativa in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro.

ART. 18. Piano dell’offerta formativa.

Il Consiglio Direttivo Nazionale, avvalendosi dell’opera del Comitato Tecnico Scientifico, predispone entro il 31 ottobre di ogni anno un piano avente ad oggetto l’offerta formativa riguardante l’anno successivo.

ART. 19. Iscrizione e modalità di svolgimento degli eventi formativi.

L’iscrizione alle singole iniziative formative predisposte dall’Associazione e gestite dal Centro Servizi può essere effettuata secondo le modalità di volta in volta indicate nelle circolari informative che verranno trasmesse agli iscritti.

Per ciascun evento formativo può essere previsto un numero massimo di partecipanti, laddove ciò sia necessario per garantire l’efficacia didattica dell’iniziativa, o sia conseguente alla disponibilità delle aule.

L’iscrizione è consentita fino ad esaurimento dei posti disponibili e secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande.

L’iscrizione è subordinata al pagamento del corrispettivo nella misura stabilita dal Centro Servizi.

La frequenza dei corsi viene verificata dal Direttore Operativo e dal Comitato Tecnico Scientifico, tramite registro delle presenze messo a disposizione dal Centro Servizi o mediante diverse modalità di controllo successivamente o appositamente deliberate dal Consiglio Direttivo Nazionale.

Gli eventi formativi possono essere successivamente reiterati onde consentire la partecipazione di tutti gli associati interessati.

Gli eventi formativi sono frequentabili secondo le modalità definite dal Centro Servizi (aula, e-learning, audiovisivi ecc.) e comunque evidenziate al momento della promozione del corso/evento.

ART. 20. Crediti formativi; attestato di frequenza e superamento della prova finale.

La partecipazione agli eventi ed ai corsi formativi farà acquisire ai partecipanti un numero di crediti formativi pari a 2 per ogni ora di frequenza.

È fatto obbligo agli associati di acquisire, per ciascun anno, un numero minimo di crediti pari a 16, ossia pari a complessive ore 8 di frequenza.

Nel caso in cui il corso frequentato preveda il superamento di una prova finale ai fini del rilascio dell’attestato di frequenza, il mancato superamento di detta prova comporterà ad una diminuzione del monte crediti formativi definiti per quel tipologia di corso e/o evento pari al 30%.

ART. 21. Relazione annuale ed allegati.

Entro il 31 dicembre di ciascun anno, gli associati dovranno trasmettere alla sede centrale dell’Associazione, rigorosamente via e-mail certificata (P.E.C.), la documentazione attestante la frequenza ai corsi ed il superamento del relativo esame finale nel rispetto di quanto stabilito all’articolo precedente.

ART. 22. Valenza deontologica della formazione permanente.

Il mancato rispetto da parte degli associati delle prescrizioni stabilite agli articoli 18, 19, 20 e 21 costituisce illecito disciplinare, salvo che l’Associato documenti adeguatamente di non aver potuto ottemperare ai suddetti obblighi a causa di ragioni oggettive; sull’efficacia della giustificazione decide la Presidenza, senza formalità.

ART. 23. Disposizioni generali

Il procedimento disciplinare viene condotto a livello esclusivamente nazionale e si svolge secondo le regole di seguito esplicitate.

La gestione del procedimento spetta al Collegio dei Probiviri, che applicherà le regole di cui al presente Codice.

Sede dell’arbitrato sarà Padova, presso la sede dell’Associazione; in caso sia richiesto dall’incolpato e si ravvisino ragioni di opportunità, la sede potrà essere di volta in volta spostata presso il domicilio dell’incolpato, a sue esclusive cura e spese, anticipate e non rimborsabili anche in caso di assoluzione.

Il procedimento disciplinare prende impulso d’ufficio, oppure su segnalazione del Consiglio Direttivo o della Presidenza, o ancora su presentazione di un esposto motivato e dettagliato da parte di soggetto identificato chiaramente e con certezza che ne abbia interesse, indirizzato a mezzo raccomandata a.r. o posta certificata alla sede centrale dell’Associazione ed indicante l’indirizzo di posta elettronica cui l’esponente intende ricevere le comunicazioni.

Presso la sede dell’Associazione è tenuto a cura del Direttore Operativo un registro nel quale vengono inserite in ordine cronologico tutte le notizie di interesse disciplinare, comunque acquisite, nei riguardi di ciascun associato.

Le notizie sono iscritte immediatamente appena pervenute e comunque non oltre giorni 10 (dieci) a cura del Direttore Operativo.

Pervenuta la notizia, il Direttore Operativo forma il fascicolo procedurale e lo presenta al Collegio dei Probiviri per la pre-istruttoria.

Ai termini previsti nella presente sezione si applica la sospensione feriale secondo le modalità vigenti per i termini processuali.

Le spese del procedimento saranno poste a carico dell’associato in caso di applicazione della sanzione; rimarranno a carico dell’Associazione in caso di assoluzione, salve le eccezioni sopra indicate.

ART. 24. Pre-istruttoria

Effettuata una prima delibazione sulla notizia pervenuta, ove ne ravvisi la manifesta infondatezza, il Collegio dei Probiviri comunica al Direttore Operativo l’archiviazione della stessa; di tale decisione viene data comunicazione via e-mail all’esponente.

Ove ravvisi invece la non manifesta infondatezza della notizia, il Collegio dei Probiviri avvia delle indagini preliminari per i necessari approfondimenti e per acquisire informazioni da persone informate sui fatti, redigendo apposito verbale, nonché documenti ed elementi di prova che ritiene necessari.

Nel caso di cui al precedente comma, il Direttore Operativo comunica all’associato cui è riferita la notizia, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o altro mezzo di analoga riservatezza e certezza, l’avvio della fase preliminare, segnalando in modo preciso e chiaro la condotta attribuita e con la richiesta di fornire al Collegio dei Probiviri gli opportuni chiarimenti, oralmente o per iscritto, entro il termine improrogabile di giorni 30 dalla ricezione dell’avviso.

Da tale momento, l’associato può prendere visione degli atti ed estrarre copia dei documenti, nei limiti previsti dall’art. 24 della legge 241/90; può presentare memorie, documenti ed indicare temi di indagine; può nominare un difensore munito di procura speciale notarile; le spese di procura notarile e quelle relative al legale eventualmente nominato non verranno in ogni caso rifuse anche qualora si pervenga all’archiviazione o all’assoluzione.

Decorso il termine di giorni 30 assegnato all’associato, entro i successivi 30 giorni il Collegio dei Probiviri, alternativamente:

-dispone l’archiviazione del procedimento, informandone esponente ed associato, quando, sulla base degli elementi acquisiti, e senza necessità di ulteriori approfondimenti, risulti evidente l’insussistenza di responsabilità disciplinare per qualsiasi causa, o che l’illecito risulta estinto o l’azione disciplinare comunque improcedibile;

-dispone lo svolgimento di ulteriori indagini, da compiersi entro il termine inderogabile di mesi 2, informandone esponente ed associato;

-dispone l’avvio del procedimento disciplinare, provvedendo alla composizione effettiva del Collegio, sostituendo, se del caso, di volta in volta uno o più membri effettivi con i supplenti in caso di incompatibilità o impossibilità.

ART. 25. Avvio del procedimento disciplinare

Quando il Collegio dei Probiviri delibera l’apertura del procedimento disciplinare, l’iscritto assume la qualifica di incolpato.

L’avviso di fissazione dell’udienza avanti al Collegio dei Probiviri è notificato all’incolpato e comunicato al difensore a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento almeno 30 (trenta) giorni liberi prima dell’udienza.

I testimoni, ove non altrimenti richiesti, devono essere indicati su circostanze specifiche in liste depositate presso la sede centrale dell’Associazione almeno sette giorni prima dell’udienza.

Possono essere escluse testimonianze manifestamente sovrabbondanti o inconferenti.

I testimoni vengono convocati con invito trasmesso a mezzo di lettera raccomandata, con avviso di ricevimento o equipollente a cura di chi li ha indicati, o presentati direttamente in udienza.

Nel caso in cui le notificazioni e le comunicazioni non siano andate a buon fine o sussistano fondate ragioni per ritenere che il destinatario non ne abbia avuto conoscenza, il Collegio dei Probiviri ne dispone la rinnovazione a cura del richiedente.

ART. 26. Svolgimento delle udienze.

L’udienza è validamente aperta quando siano presenti il Collegio dei Probiviri e l’incolpato.

Se all’incolpato risulta regolarmente notificato l’avviso d’udienza e questi non è comparso senza giustificato motivo, l’udienza prosegue in ogni caso; in caso di successive udienze, l’avviso verrà inviato all’incolpato a mezzo posta elettronica certificata.

Il Presidente del Collegio dei Probiviri dà lettura del capo di incolpazione, esponendo le ragioni di addebito a carico dell’associato; successivamente, procede con l’ammissione delle prove richieste dalle parti e con la loro assunzione.

I testimoni ammessi sono preventivamente invitati dal Collegio dei Probiviri ad impegnarsi a riferire il vero e a non nascondere nulla di quanto è a loro conoscenza.

Il Presidente del Collegio dei Probiviri o altro componente a ciò delegato interroga i testimoni sulle circostanze ammesse; ogni teste, dopo tale esame, può essere interrogato dal difensore o dall’incolpato, se non assistito.

L’incolpato è esaminato, se lo richiede o acconsente, prima dei testi da lui addotti ed ha in ogni caso diritto all’ultima parola.

Dell’attività svolta nel corso dell’udienza viene redatto processo verbale.

Le persone esaminate sottoscrivono il verbale redatto manualmente relativo alle dichiarazioni rese.

Se è necessario assumere ulteriori prove o esaminare altre persone, non presenti, il Collegio dei Probiviri dispone il rinvio della trattazione ad altra udienza, prendendo ogni determinazione in merito.

ART. 27. Nuove contestazioni.

Se nel corso dell’udienza emergono nuovi fatti, disciplinarmente rilevanti, diversi da quelli specificati nei capi di incolpazione, per procedere verso i quali non risulti necessaria una indagine separata, il Collegio dei Probiviri li contesta all’incolpato presente, dandone atto nel verbale.

L’udienza deve essere rinviata ad altra data, con il rispetto del termine di comparizione di cui all’art. 25, se l’incolpato chiede termine a difesa, sulle nuove contestazioni.

Se l’incolpato non è presente e ove non ritenga necessaria una indagine separata, il Collegio dei Probiviri dispone un rinvio ad altra udienza, dandone avviso all’incolpato.

ART. 28. Documenti e prove utilizzabili.

Sono utilizzabili per la decisione anche i documenti e le prove assunte nel corso della pre-istruttoria.

I verbali delle dichiarazioni e degli interrogatori di persone informate sui fatti resi in tale fase sono utilizzabili solo ove ne sia divenuta impossibile la ripetizione; in tal caso, le dichiarazioni e gli interrogatori sono valutati alla luce degli altri elementi emersi nel corso delle indagini e della udienza di trattazione.

Sono utilizzabili le dichiarazioni rese dall’incolpato, anche senza l’assistenza del difensore.

ART. 29. Discussione e decisione.

Esaurita l’istruttoria dibattimentale, si procede alla discussione finale, all’esito della quale, il Collegio dei Probiviri si ritira in camera di consiglio, riservando la decisione, che verrà comunicata all’incolpato entro giorni 30 dalla discussione.

Per ciascun capo di incolpazione viene espresso un giudizio sulla responsabilità disciplinare.

Nel caso in cui venga riconosciuta la responsabilità dell’incolpato per più capi di incolpazione, la sanzione deve essere unica.

La decisione, succintamente motivata, è inoppugnabile.

ART. 30. Prescrizione degli addebiti.

Le violazioni deontologiche si prescrivono in anni 6 dal giorno della consumazione.

L’avvio del procedimento disciplinare comporta l’impedimento della prescrizione.

ART. 31. Sanzioni e conseguenze.

All’associato riconosciuto colpevole delle violazioni addebitegli vengono applicate le seguenti sanzioni:

-avvertimento, consistente nel richiamo dell’Associato in ordine alla violazione commessa e nella contestuale esortazione a non ricadervi;

-censura, consistente nella formale dichiarazione di biasimo in ordine alla violazione commessa;

-sospensione da giorni 15 ad 1 anno;

-espulsione.

Le sanzioni vengono applicate sia alla ditta o società incolpata e riconosciuta responsabile, sia al titolare e legale rappresentante della stessa, salvo che all’esito del procedimento risulti opportuno applicarle soltanto alla prima o al secondo.

In caso di applicazione della sospensione, l’associato rimane iscritto all’Associazione, ma non può esercitare alcun diritto inerente la sua qualifica; decade inoltre immediatamente da qualsiasi carica interna ricoperta, potendo ricandidarsi soltanto una volta terminata la sospensione e sempre che non sia recidivo.

In caso di applicazione dell’espulsione, l’associato sarà immediatamente privato della qualifica, con decadenza parimenti immediata da eventuali cariche ricoperte; potrà essere nuovamente iscritto come associato una volta decorsi 5 anni dall’espulsione, ma non potrà ricoprire cariche interne se non decorsi 5 anni dalla nuova iscrizione, sempre che non gli vengano applicate ulteriori sanzioni.

ART. 32. Entrata in vigore.

Il presente Codice entra in vigore a decorrere dalla sua approvazione con delibera dell’Assemblea.

Esso verrà depositato presso la sede centrale dell’Associazione e pubblicato sul sito ufficiale della Stessa.

ART. 33. Norma di chiusura.

Le disposizioni del presente Codice costituiscono esemplificazioni dei comportamenti più ricorrenti e non limitano l’ambito di applicazione dei principi generali di condotta ivi espressi.

ART. 34. Limiti di applicabilità del Codice Deontologico ai soci sostenitori.