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Un’anteprima di un servizio fondamentale per i nostri associati: il Forum.

Qui trovate quesiti tecnici a cui il nostro Comitato Tecnico Scientifico dà risposta, per una migliore comprensione delle norme e applicazione tecnica.

Alla banca dati vanno comunicate anche le installazioni di impianti con contenuto di gas refrigerante avente carica totale inferiore ai 2 chilogrammi?

Risposta:
Nella Banca dati F-gas vanno registrate tutte le apparecchiature che contengono refrigeranti HFC indistintamente dalla loro quantita o Gwp equivalente. Poi in base al GWp determinato dalla carica di refrigerante si dovrà verificare se c’è l’obbligo di visite di controllo periodico ricordando che sono esenti le apparecchiature che contengono meno di 5 ton Co2 equivalente. In caso di riparazione per perdita di una apparecchiatura con meno di 5 ton Co2 eqivalente si deve obbligatoriamente fare la registrazione dell’intervento nella banca dati F-gas e non è obblogatoria la visita entro 30 gg. Per le apparecchiature superiori alle 5 ton Co2 equivalente ci si si deve riferirea al Reg. Eu 517/2014.

ADR, trasporto gas nei nostri furgoni, come ci dobbiamo comportare?

Risposta

Per il trasporto di refrigeranti che non siano rifiuti non serve avere la ADR e il limite è di kg 333,00 per i refrigeranti A1 e di Kg 75,00 per i refrigeranti A2L; A2; A3.

Per il trasporto di refrigeranti come rifiuti e dei rifiuti di lavorazione bisogna iscriversi all’ Albo Gestioni Ambientali e richiedere la ” MINI ADR ” la quale permette di trasportare un massimo di 30kg di rifiuti al giorno dal luogo di produzione del rifiuto fino alla vs. sede.

Visto anche il nuovo regolamento in vigore da poco, vorrei sapere se il registro cartaceo sui nuovi impianti è obbligatorio farlo o facoltativo?

Risposta

Ai sensi dell’Art. 7 “tenuta dei registri” comma 2, esistendo in Italia la c.d. Banca Dati Fgas, l’Operatore deve continuare a mantenere il registro per gli HFC come in passato, ovvero di formato elettronico, avendo cura di registrarsi sul portale.

Per gli HFO, normati nel nuovo regolamento 2024/573, l’Operatore dovrà richiedere al manutentore/installatore la formazione di un registro cartaceo al fine di soddisfare le prescrizioni regolamentari.

Il Regolamento UE 517/2014 definisce “installazione” come “l’assemblaggio di due o più parti di apparecchiatura o circuiti contenenti o destinati a contenere gas fluorurati a effetto serra, ai fini del montaggio di un sistema nel luogo stesso in cui sarà utilizzato; tale attività comporta l’assemblaggio di condotti del gas di un sistema per completare un circuito.“

Nel caso di chiller monoblocco, pertanto, a rigore, non si dovrebbe comunicare un intervento di “installazione” alla Banca Dati, perché il tecnico “installatore” non deve assemblare alcunché per completare il circuito contenente il gas, che è stato già realizzato e chiuso dentro il macchinario dal fabbricante; deve limitarsi a realizzare il collegamento elettrico e quello al circuito di acqua refrigerata.

Se l’apparecchio in questione, vista la quantità di gas al suo interno, prevede comunque controlli perdite periodici annuali, e chi ha effettuato il primo avviamento non ha comunicato una “installazione” in Banca Dati per i motivi sopra detti, da quale data decorrono i 12 mesi entro cui effettuare il primo controllo perdite?

Quella di consegna dell’apparecchio al cliente (D.D.T. del rivenditore), quella della dichiarazione di conformità DM 37/08 o comunque del primo avviamento, o altra data?

Risposta

Giustamente l’installazione di una apparecchiatura monoblocco non è una ” istallazione” come descritto nella F-Gas perché non viene assemblato nessun componente che sia parte del circuito frigorifero. Per determinare questa situazione dobbiamo risalire al VENDITORE che ha l’obbligo di registrare la vendita di una nuova apparecchiatura contente HFC nel portale F-Gas e di conseguenza produrre il codice Univoco della macchina da fornire all’Operatore ed a sua volta al manutentore. Arriviamo al nocciolo della richiesta, da quando si iniziano a calcolare i tempi per le visite di controllo previste dalla F-gas. In fase di collaudo dell’apparecchiatura chi ha esegue questa operazione ha l’obbligo di fare i controlli delle perdite e di registrarli al portale F-Gas, da quella data parte il calcolo della prossima visita . Se non ho capito male oggi voi siete i manutentori di questa apparecchiatura che non è stata registrata al portale F-Gas perché la procedura non è stata fatta a suo tempo. La soluzione potrebbe essere che voi facciate la registrazione F-Gas come da contratto stipulato con l’Operatore fornendo il codice univoco così facendo avete adempiuto al vs. incarico. Se ci dovessero essere delle sanzioni per il ritardo della registrazione sicuramente non sono a voi imputabili perché solo ora siete stati incaricati, l’unico responsabile è sempre l’OPERATORE che deve accertarsi che le cose vengano fatte nel modo corretto da persone abilitate.

Vorrei sapere come registrare correttamente una riparazione su un impianto refrigerante.

Mi sembra di aver capito che prima di registrare la riparazione bisogna fare un controllo delle perdite circa una paio di giorni dopo l’intervento e a esito positivo registrare la riparazione e poi il controllo ovviamente tutto entro i 30 gg dalla riparazione.

È corretta la procedura?

Risposta

Dobbiamo fare un po’ di chiarezza. Se parliamo di una “riparazione” nel termine previsto dal nuovo regolamento non è necessario che ci sia stata prima una ” visita di controllo perdite” ma potrebbe essere a seguito di una richiesta dell’operatore per un cattivo funzionamento per cui al termine l’intervento di riparazione deve essere registrato nel portale entro 30 gg dalla data dell’intervento.

L’ulteriore vista di controllo perdite entro 30 gg deve essere eseguita solo se in origine del primo intervento si è riscontrata una perdite.

La “riparazione” di una perdita su una apparecchiatura frigorifera viene comunicata alla Banca Dati FGas solo se questa rientra tra quelle indicate dal Reg. 2024/573 all’Art.5 comma 1 come obbligate al controllo delle perdite.

A valle della riparazione (ai sensi dell’Art. 4 c.5 secondo periodo) si deve effettuare un controllo della tenuta della stessa dopo 24 ore dalla riparazione ma prima di 30 giorni.

Ai sensi della EN 378-4:2020 Allegato C, la verifica è più efficace se effettuata dopo una settimana (7 giorni) dall’intervento di riparazione.

Dunque, inferendo le due normative (Reg. 2024/573, ambientale, e la EN 378-4, di sicurezza), sarebbe utile effettuare un controllo della tenuta della riparazione dopo 7 giorni dalla stessa ma prima dei 30 giorni. In questo modo, con un forte riferimento alla “regola dell’arte” (EN 378), sarà tutelato anche in caso di contenzioso legale per contestazioni del cliente.

In sintesi, per ciò che concerne il “registro”:

– la “riparazione” si comunica alla Banca Dati;

– la verifica della tenuta no (non è un evento obbligante ai sensi del vigente DPR 146/2018, che per “controllo delle perdite” fa riferimento alla verifica periodica ai sensi dell’Art. 5 comma 6). Se la verifica a valle della perdita viene effettuata contestualmente al “controllo perdite” ex Art. 5 c.1, allora si potrà procedere alla comunicazione di quest’ultimo.

Ricordiamo che la verifica della tenuta di una riparazione ed il controllo delle perdite periodico si dovrà effettuare con i metodi “diretti” previsti dal Erg. 1516/2007.

Su quali impianti refrigeranti ho l’obbligo della DI.CO.?

Per esempio su un impianto di una cella o banco frigo con unità esterna sotto le 40.000 frigorie/ora (come da decreto), posso fare a meno di dichiarare la conformità oppure è valida la conformità dell’unità e della cella o banco frigo che ci viene venduta?

Risposta

Qualunque apparecchiatura/impianto immesso sul mercato europeo deve essere marcato CE e il costruttore/fabbricante deve fornire al Cliente la relativa Dichiarazione di conformità CE PED.

La “DiCo” DM 37/2008 (Art. 7) è una dichiarazione richiesta da un regolamento ministeriale, la cui forza è ben al di sotto, in termini di gerarchia delle fonti giurisprudenziali, delle direttive di sicurezza UE. Essa è richiesta – per gli impianti di cui all’Art. 2 comma 1 – a prescindere dal fatto che la potenza dell’apparecchiatura/impianto sia minore o maggiore di 40.000 frig/hr che invece ne specifica la necessità di progettazione (Art. 5 c.2(f)).

Per quanto discusso in associazione anche in passato, e confermato dalla CCIAA, nel caso delle imprese frigoriste il progetto può essere redatto dal “responsabile tecnico” definito ai sensi dell’Art. 5 c.1 e definito all’Art. 5bis.

Detto ciò, a meno che non lo richieda (improvvidamente) un Cliente o un Ente locale (sigh!), la DiCo DM 37/08 non serve. Serve invece sempre ed obbligatoriamente la marcatura CE dell’impianto e la sua dichiarazione di conformità CE PED, dopo opportuna valutazione del rispetto dei RES (Requisiti essenziali di sicurezza) a garantire la sicurezza dello stesso per una immissione legale sul mercato.

In caso di richiesta di DiCo DM 37/08, si procederà allegando al formato ministeriale gli estratti del fascicolo tecnico PED richiesti, provvedendo però a non omettere la dichiarazione di conformità CE PED e la targa CE.

In caso di superamento della Cat. I di sicurezza, si ricorda che è necessaria la certificazione di Organismo Notificato.

Un nostro cliente è in procinto di certificarsi ISO14001, ci chiede la seguente documentazione: •Libretto d’impianto della CENTRALE FRIGO T.N., della quale noi abbiamo già fatto Registro dell’apparecchiatura come da Reg. 517/2014 •Il cliente vorrebbe rifare il libretto d’impianto anche per le altre macchine (noi facciamo sempre il registro 517/2014, mentre il nostro cliente diche che quello in uso non è conforme al Decreto 10 Febbraio 2014).

Risposta

Se si parla di centrali frigorifere dedicate alla conservazione di alimenti o prodotti a temperatura controllata, questi impianti non rientrano nel DPR 74/13 per cui non deve essere redato il Libretto di Impianto. Il DPR 74/13 e sue evoluzioni sono da applicare solo a gli impianti termici dedicati alla Climatizzazione di Ambienti in fase estiva, invernale e produzione di ACS ad uso civile. Non è chiaro quali sono i Libretti di Impianto che il cliente vorrebbe rifare perché non conforme al decreto 10 febbraio 2014, sarebbe il caso di approfondire, potrebbero essere altro tipo di documentazione vedi PED, Dichiarazione di Conformità o altro.

Rapporti di efficienza energetica delle varie macchine di cui noi facciamo controllo perdite freon, cioè quattro climatizzatori e tre impianti di refrigerazione.

Domande:

  • c’è l’obbligo di fare i rapporti di efficienza energetica per gli impianti frigo?
  • Il libretto d’impianto contempla tutti gli impianti frigo + clima + caldaie, vero?

Abbiamo l’obbligo di fare il libretto di impianto con tutte le apparecchiature (frigo + clima + caldaie) conforme al Decreto 10 febbraio 2014?

Risposta

Innanzi tutto sarebbe d’obbligo chiarire cosa si intende con la dicitura” impianti frigo” stiamo parlando di impianti di refrigerazione, celle, pozzetti, ecc.? Il DPR 74/13 e suoi aggiornamenti si riferiscono solo agli impianti di riscaldamento e climatizzazione ambiente e non ad impianti a temperatura controllata per conservazione di alimenti e altre lavorazioni produttive. Gli impianti di refrigerazione sono esclusi da questa normativa, di conseguenza non si devono fare i rapporti di efficienza energetica per gli impianti di refrigerazione. Il libretto di impianto deve essere fatto solo per la climatizzazione estiva ed invernale alla condizione che la somma dei generatori a servizio dell’ambiente sia superiore a 12Kw in fase estiva e di kW 10 in fase invernale, diversamente non si deve fare il Libretto di Impianto. Se si è nella condizione di dover fare il Libretto di Impianto lo stesso va compilato per tutti i componenti che formano l’impianto in tutte le sue parti, dovranno essere fatti gli allegati di efficienza energetica per i generatori caldi e quelli freddi distintamente tra loro (sono allegati diversi). Sul generatore più potente indipendente mente che sia caldo o freddo deve essere applicata la targa identificativa dell’impianto che deve essere riportata sul Libretto di impianto. Tutto questo poi deve essere registrato sul CATASTO ENERGETICO Nazionale tramite il portale della regione di appartenenza, con la cadenza prevista dal decreto in base alla potenza termica del generatore si devono fare le comunicazioni al Catasto energetico dei controlli eseguiti tramite gli allegati. Per determinare le cadenze delle dichiarazioni al portale ci si deve informare al portale regionale del catasto energetico. Spero di essere stato sufficientemente esaustivo sulle vs. domande. Per meglio approfondire l’argomento potete consultare nel portale della vs. regione il decreto attuativo.

Volevo chiedere un’informazione, l’art 13 del DM 329/2004 dice che ogni 3 anni vengono tarate o sostituite le Valvole di sicurezza su un impianto frigorifero, al Cliente cosa si rilascia oltre la Conformità di taratura, c’è bisogno di fornirgli qualche altra documentazione?

Risposta

Innanzi tutto si consiglia di effettuare la sostituzione e non la taratura e molto più veloce ed economicamente più vantaggiosa per il cliente. Detto questo per quanto riguarda la documentazione da rilasciare al cliente teoricamente non serve altro se non il rapporto di intervento in cui viene indicato la sostituzione della valvole di sicurezza e il loro certificato di cui consiglio di fare una copia e conservarla in archivio.