PED: nuovo decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 2014/68/UE
Sulla Gazzetta Ufficiale n.53 del 4 marzo 2016, è stato pubblicato il decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 26, recante “Attuazione della direttiva 2014/68/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relativa alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione (rifusione)”.
In vigore dal prossimo 19 marzo, il decreto ha ottenuto il via libera definitivo dal Consiglio dei ministri il 10 febbraio dopo l'acquisizione dei pareri delle competenti commissioni di Camera e Senato.
La nuova disciplina, che modifica il D.Lgs. 93/2000 si applica alle attrezzature a pressione sottoposte a una pressione massima ammissibile P S superiore a 0,5 bar ed agli insiemi composti da varie attrezzature a pressione montate per costituire un tutto integrato e funzionale.
REQUISITI DI SICUREZZA. Per garantire la sicurezza delle attrezzature a pressione, è essenziale la conformità con i requisiti di sicurezza che sono suddivisi in requisiti generali e specifici che le attrezzature a pressione devono soddisfare (ivi compre le disposizioni sull’etichettatura e l’apposizione del marchio CE). In particolare, le attrezzature a pressione sono progettate, fabbricate e controllate e, ove occorra, dotate dei necessari accessori ed installate in modo da garantirne la sicurezza se messe in funzione in base alle istruzioni del fabbricante o in condizioni ragionevolmente prevedibili.
Nella scelta delle soluzioni più appropriate il fabbricante applica quindi i seguenti principi:
- eliminazione o riduzione dei pericoli nella misura ragionevolmente fattibile;
- applicazione delle opportune misure di protezione contro i pericoli che non possono essere eliminati;
- informazione degli utilizzatori circa pericoli residui e indicazione della necessità di opportune misure speciali di attenuazione dei rischi per l’installazione e/o l’utilizzazione.
A tali fini, tutti gli operatori economici che intervengono nella catena di fornitura e distribuzione devono adottare le misure necessarie per garantire la messa a disposizione sul mercato solo di attrezzature a pressione e di insiemi conformi al presente decreto legislativo, quindi avere effettuato le procedure di valutazione richieste, compresa la marcatura di conformità CE. I distributori e gli importatori sono coinvolti nei compiti di vigilanza del mercato svolti dalle autorità nazionali competenti.
Sono attribuite al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero del lavoro e della previdenza sociale le funzioni di vigilanza del mercato, confermando quanto già previsto dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93. La norma individua l'Inail quale ente atto a collaborare con le due suddette amministrazioni per gli accertamenti di carattere tecnico (come già faceva la norma vigente, in riferimento al soppresso Ispesl). Risulta invece nuovo il ricorso all'Agenzia dei Monopoli e delle Dogane per il controllo alle frontiere esterne. Infine, si prevede l'obbligo per gli organi di vigilanza competenti che svolgono le loro funzioni ispettive in materia di sicurezza e salute sul lavoro, di informare i due suddetti Ministeri nel caso riscontrino che le attrezzature a pressione o sistemi, non soddisfano o soddisfano in parte ai requisiti essenziali di sicurezza.