09-05-2016

PED: elenco soggetti abilitati verifiche per le verifiche periodiche

Con il Decreto direttoriale del 18 marzo 2016 è stato adottato l'elenco, di cui al punto 3.7 dell'Allegato III del Decreto 11 aprile 2011, dei soggetti abilitati per l'effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro (nel caso di cui ci interessa maggiormente, quelle soggette a PED) ai sensi dell'articolo 71, comma 11, del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.  Il suddetto elenco sostituisce integralmente il precedente elenco allegato al Decreto direttoriale del 22 settembre 2015. Se ne dà avviso sulla Gazzetta Ufficiale n. 71 del 25 marzo 2016.
L'elenco è previsto dal punto 3.7 dell'allegato III del decreto 11 aprile 2011 e riguarda le visite periodiche all'art. 71, comma 11, del TUS. Questo sostituisce il decimo elenco allegato al decreto dirigenziale del 20 gennaio 2015.

I dati sulle attrezzature da comunicare
L'iscrizione nell'elenco ha validità quinquennale : i soggetti abilitati devono riportare in apposito registro informatizzato copia dei verbali delle verifiche effettuate nonché i dati di cui ai punto 4.2 dell'allegato III (Modalità per l'abilitazione, il controllo e il monitoraggio dei soggetti di cui all'allegato I) del D.M. 11.04.11.
Si tratta dei seguenti dati
• regime di effettuazione della verifica (affidamento diretto da parte del datore di lavoro o da parte del titolare della funzione);
• data del rilascio;
• data della successiva verifica periodica; 
• datore di lavoro;
• tipo di attrezzatura con riferimento all'allegato VII del decreto legislativo n. 81/2008;
• costruttore, modello e numero di fabbrica o di matricola
• per le attrezzature certificate CE da parte di Organismi Notificati il relativo numero di identificazione.

Il decreto è reperibile nel sito Internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
http://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/normative/Documents/2016/Decreto_direttoriale_del_18_marzo_2016.pdf

Spetta alle aziende richiedere la verifica allI'NAIL (prima verifica) o ASL (verifiche successive) al fine di garantire la sicurezza delle atrezzature da lavoro utilizzate. É necessario che il datore di lavoro indichi un soggetto privato abilitato dall’Inail a cui affidare la verifica, nel caso in cui l’Istituto non sia in grado di eseguire il controllo entro 60 giorni dalla sua richiesta. Il Decreto ministeriale 11/4/2011 prevede infatti che i soggetti titolari (Inail e Asl) possano delegare parte dell'attività di verifica a soggetti privati abilitati secondo le modalità dettate dallo stesso decreto. Le verifiche sono sempre onerose e a carico del datore di lavoro, il quale ha anche l'obbligo di conservare e rendere disponibile la documentazione relativa all'impianto.

L'art. 71 del d.lgs. 81/2008 prevede i seguenti adempimenti: immatricolazione di apparecchi a pressione, insiemi semplici e complessi (d.m.11 aprile 2011) e richiesta di prima verifica periodica (d.m.11 aprile 2011) per apparecchi a pressione, insiemi semplici e complessi ed impianti termici (all. 7 d.lgs. 81/2008 e s.m.i.).

L'attività di verifica di conformità di prodotto e di impianti riguarda le attrezzature elencate nell'all. VII del d.lgs. 81/2008, tra le quali: generatori di vapore e di acqua surriscaldata, recipienti per liquidi e tubazioni per liquidi, vapori e gas, recipienti a gas e recipienti a vapore, recipienti semplici a pressione con p.v. ≥8000 e p.s. > 12 bar, atterzzature a pressione in accordo alla direttiva 97/23/CE PED, impianti di riscaldamento.

Possiamo ricordare ai nostri Clienti che la mancata esecuzione dei controlli è punita con la pena alternativa dell’arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro (art. 87, comma 2, lett. c). Gli interventi di controllo sono volti ad assicurare il buono stato di conservazione e l’efficienza ai fini della sicurezza delle attrezzature di lavoro e devono essere effettuati da “persona competente”.
L’art. 71, comma 11, del D. L.gs n.81/2008 dispone che le attrezzature di lavoro riportate nell’allegato VII del medesimo decreto siano sottoporte a verifiche periodiche volte a valutarne l’effettivo stato di conservazione ed efficienza ai fini della sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo allegato e riportata in tabella 1.
Per la mancata richiesta di verifica periodica è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 ad euro 1800 (art. 87, comma 4, lett. b) del D. L.gs n.81/2008.

La Direzione