Il 31 maggio scadono i termini per i NUOVI ENTRANTI nel regime delle Quote F-Gas
La riduzione degli F-Gas passa attraverso le norme del Regolamento (UE) n. 517/2014 (pdf, 975 KB), che prevede una riduzione degli HFC riducendone l’immissione in commercio da parte delle singole imprese, con precisi limiti quantitativi.
Ormai dal 1 gennaio 2015 è necessario che tutti i produttori ed importatori che immettono in commercio, nell’anno civile considerato, almeno 100 tonnellate di CO2 equivalenti di HFC ottengano una quota. Come previsto all’articolo 16 e agli Allegati V e VI, del Regolamento, la Commissione Europea assegna le quote, in termini di tonnellate di CO2 equivalenti, agli importatori e ai produttori di gas in “bulk” (sfusi).
Non vengono invece assegnate quote ai produttori ed importatori di prodotti ed apparecchiature che contengono HFC. Per tali soggetti devono riferirsi alle quote degli esportatori.
In accordo con l’articolo 17 del Regolamento, è stato per questo istituito il Registro HFC, cioè un registro elettronico delle quote per la loro immissione in commercio. La registrazione al Registro HFC è obbligatoria per le imprese che vogliono ricevere una quota.
Una possibilità per l'incremento relativo delle QUOTE DISPONIBILI, potrebbe passare, come discusso nella tavola rotonda dell'ultimo convegno dell'IIR a Milano con il Ministero dell'Ambiente e Legambiente, dalla RIGENERAZIONE dei gas esausti recuperati dagli impianti durante le operazioni di manutenzione o retrofit. "Tale pratica è però ancora poco diffusa per le difficoltà di carattere normativo e legislativo che non sono ancora state risolte, ma che ASSOFRIGORISTI ha posto sul tavolo del Ministero" ha ricordato Gianluca De Giovanni nel corso del convegno. "In questo modo portiamo benefici, in un colpo solo, alla salvaguardia dell'ambiente e alle possibilità di commercio di produttori e costruttori che, per molti aspetti, non sono ancora completamente preparati alla rivoluzione dei refrigeranti in corso".
A tal proposito, ricordiamo che nella procedura di assegnazione delle quote, è necessaria una distinzione tra due tipologie di imprese:
i. i cosiddetti “Incumbents” (“in carica”), la categoria che include tutti i produttori e importatori che intendono immettere nel mercato dell’Unione almeno 100 tonn. di CO2 equivalenti di HFC nel 2015 e negli anni successivi, e che hanno comunicato, in applicazione dell’Articolo 6, del Regolamento (CE) n. 842/2006, di avere immesso in commercio nell’Unione più di una tonnellata metrica di HFC tra il 2009 e 2012.
ii. i cosiddetti “New entrants” (“Nuovi entranti”), le imprese cioè che intendono immettere nel mercato dell’Unione almeno 100 tonn. di CO2 equiv. di HFC nel 2015, e che non hanno comunicato in applicazione dell’Articolo 6, del Regolamento (CE) n. 842/2006, di avere immesso in commercio nell’Unione più di una tonnellata metrica di HFC tra il 2009 e 2012. Al fine di ottenere una quota, i New entrants devono compilare anche la “Dichiarazione sull’intenzione di immettere in commercio HFC” specificando la tipologia di HFC e la quantità che ci si aspetta di immettere in commercio espressa in tonnellate metriche. Ogni impresa riceve una quota calcolata in base all’Allegato VI.
Nella G.U. dell’Unione Europea, sono stati invitati gli “Incumbents” e i “New entrants” a registrarsi e dichiarare una quota per l’anno di riferimento 2017 dal 1 aprile al 31 maggio 2016, come riportato nella Comunicazione della Commissione (2016/C 26/07).
I moduli di registrazione per la richiesta di quote e ulteriori informazioni sono disponibili al seguente link: http://ec.europa.eu/clima/policies/f-gas/reporting/index_en.htm