VERIFICHE PERIODICHE ATTREZZATURE DA LAVORO: ACCORDO INAIL-ASL-ARPA
Con la Determinazione Presidenziale del 4 Aprile scorso, n. 131, Inail ha formalizzato uno schema di accordo per lo svolgimento delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro di cui all’art.71, comma 11 del Decreto Legislativo 81/08.
La citata normativa, successivamente integrata dal Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali dell’11 aprile 2011, attribuisce ad Inail la titolarità della prima verifica, ma consente anche ad altri soggetti pubblici e privati di operare a supporto di Inail nel caso in cui l’Istituto non sia nella condizione di effettuare la prima delle verifiche periodiche.
Formalmente e sostanzialmente la Legge pone, dunque, sullo stesso piano sia i soggetti pubblici che quelli privati nel supporto all’attività di Inail, ma, con la citata Determinazione, l’Ente ha individuato come suoi interlocutori, in questo specifico frangente, solamente le Aziende USL e le Agenzie Regionali di Protezione dell’Ambiente, tralasciando completamente i soggetti privati.
E’ pur vero che il già menzionato DM 11 aprile 2011, all’art. 2, comma 3, ha previsto che Inail, AUSL ed Arpa possano provvedere ad effettuare le verifiche periodiche anche mediante accordi tra loro nel rispetto dei principi di economicità previsti per la pubblica amministrazione e che, quindi, la bozza di accordo è certa-mente legittima da un punto di vista formale, ma da un punto di vista sostanziale e di opportunità non possono non sollevarsi delle perplessità.
Perplessità dovute non solo al fatto che, in caso di impossibilità del titolare della funzione (Inail, in questo caso) la normativa mette sullo stesso piano soggetti pubblici e privati ma anche al fatto che decisioni che incidono pesantemente sul mercato dovrebbero essere meglio ponderate allorquando dei soggetti pubblici siano attivi concorrenti di quelli privati (le Ausl sono in concorrenza diretta con i privati nell’esecuzione delle verifiche periodiche) pur conservando, al tempo stesso, le funzioni pubbliche che sono loro proprie (sempre nel caso delle Ausl, vigilanza della normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro – art. 13 TU Sicurezza- e tenuta dell’elenco dei soggetti privati abilitati all’effettuazione delle verifiche periodiche).
Confidiamo che si sia trattato di “prove tecniche di accordo” e che alla prima Determinazione ne segua una seconda aperta ai Soggetti Privati Abilitati.
(Fonte: FINCO)