Come comunicare la vendita di apparecchiature F-gas che non necessitano di installazione?
L'articolo 2 punto 20 del Regolamento (UE) 517/2014 fornisce la seguente definizione di installazione: "Assemblaggio di due o più parti di apparecchiatura o circuiti contenenti o destinati a contenere gas fluorurati a effetto serra, ai fini del montaggio di un sistema nel luogo stesso in cui sarà utilizzato; tale attività comporta l’assemblaggio di condotti del gas di un sistema per completare un circuito, indipendentemente dall’esigenza di caricare o meno il sistema dopo l’assemblaggio".In base al DPR 146/2018 l'installazione deve essere effettuata unicamente da imprese e persone in possesso di certificato.
Nel caso di vendita di apparecchiature non ermeticamente sigillate contenenti F-gas che non necessitano di installazione secondo la definizione del Regolamento (UE) n. 517/2014, il Ministero dell’Ambiente ha chiarito che il venditore dovrà comunicare i dati relativi alla vendita delle apparecchiature, indicando, nel riquadro “installazione”, che l’apparecchiatura non ermeticamente sigillata e contenente gas fluorurati a effetto serra non necessita di installazione come definita all’articolo 2, punto 20) del Regolamento (UE) n. 517/2014.
Conseguentemente è stata modificata la procedura per la comunicazione delle vendite di apparecchiature, sia in fase di inserimento manuale che di inserimento massivo.
La fattispecie suddetta, "apparecchiature non ermeticamente sigillate contenenti F-gas che non necessitano di installazione", fa riferimento, ad esempio, ai chiller che il costruttore non ha dichiarato ermeticamente sigillati.
La definizione di ermeticamente sigillati, secondo la definizione data all'Art. 2 (11) del Reg. (EC) N 517/2014.
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