CHIARIMENTI MINISTERO DELL'AMBIENTE SU CONTROLLI PERIODICI FGAS E CARICAMENTI BANCA DATI
A valle delle richieste di Assofrigoristi e della filiera, il Ministero dell'Ambiente ha emesso quest'oggi, lunedì 6 aprile, una Circolare () che chiarisce alcune questioni relative alle attività "ordinarie" delle Imprese certificate e degli Operatori.
I controlli periodici Fgas (art. 4 coma 3 del Reg. 517/2014) "in caso di scadenza dei termini [...] nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 al 15 aprile 2020, [...] dovranno comunque essere effettuati salvo nel caso in cui sia dimostrabile l’impossibilità di svolgere tali controlli (ad es. nel caso di imprese le cui attività sono sospese ai sensi del D.P.C.M. 11 marzo 2020 e successivi) e/o sia dimostrabile l’assenza di tutte le condizioni di sicurezza atte ad evitare ogni possibilità di contagio da COVID19".
Insomma, se non si son fatti o non si faranno gli Interventi di Controllo Periodico dal 23 febbraio al 15 aprile potendo farli in sicurezza, si sarà soggetti a sanzione ai sensi del D.Lgs 163/2019.
Invece, per i caricamenti in Banca Dati entro 30 giorni delle Imprese certificate, invece, "la decorrenza dei citati termini sia sospesa dal 23 febbraio 2020 al 15 aprile 2020 compresi, e riprenda a decorrere dal 16 aprile 2020".Facendo riferimento all'art. 103 del Decreto Legge n. 18/2020, la dirigenza competente del Ministero riferisce che vi sono disponibili i termini per sospendere di 52 giorni (dal 23 febbraio al 15 aprile) il caricamento e i controlli periodici se quest'ultima attività mette a repentaglio la sicurezza dei tecnici deputati.
Questa interpretazione si basa sul fatto che il comma 1 dell'articolo del Decreto succitato indica che "ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020”.
Con un certo ritardo, ma ad ancora 10 giorni dalla scadenza dei termini, il Ministero chiarisce alcune questioni fondamentali per i tecnici e per gli Operatori, finora lasciate alla libera interpretazione delle imprese.
Conclude, la Circolare, che "nel caso di eventuali nuove e diverse previsioni di legge che abbiano l’effetto di estendere il periodo di 52 giorni di cui all’articolo 103 del D.L. n. 18/2020, la presente circolare dovrà intendersi automaticamente riferita a tale nuovo e più ampio periodo di sospensione".
Un segno (finalmente) di attenzione a tutto il settore.
La Direzione
Link alla Circolare: https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/allegati/clima/FGAS/circolare_clea_24526_06_04_2020_dl_17032020_18.pdf