23-05-2020

Sanificazione, UnionCamere prova a chiarire indicando un codice Ateco. Ancora non ci siamo!

Con una nota del 17 maggio 2020, UnionCamere prova a far chiarezza sul tema della sanificazione, e lo fa senza entrare nel merito delle norme ben poco chiare esistenti sulle quali, invece, si dovrà esprimere il MiSE.

Intanto un piccolo successo per Assofrigoristi, che per prima e sin da subito (al contrario di altre e ben più prestigiose associazioni confederate), poi seguita da altre, si era espressa in favore della "sanificazione degli impianti" da parte dei tecnici impiantisti (intesa come buona condotta e manutenzione degli impianti).

In secondo luogo, però, non riteniamo appropriata la distinzione e la classificazione delle possibili valutazioni da parte del committente della possibilità di accedere al credito d'imposta (portato al 60%) solo da parte delle imprese che hanno il codice Ateco 43.22.01. Le imprese che si occupano di impianti sul campo, operano anche con il codice Ateco 33 (ben il 40% degli associati) e con il 28.25, codice Ateco dei costruttori di impianti.

Avevamo infatti suggerito al MiSE (e attendiamo risposta in merito) di considerare come criterio l'iscrizione in CCIAA alla Lettera C del D-M- 37/08, che qualifica gli impiantisti in generale.

Quindi, ad oggi, prendiamo atto di questa ulteriore definizione nella direzione auspicata, ma presenteremo i dovuti interpelli all'Agenzia delle Entrate e a UnionCamere per meglio definire la questione.

Ecco il testo tratto dalla comunicazione UnionCamere: 

IMPIANTI AL SERVIZIO DEGLI EDIFICI (condizionamento, climatizzazione)

La sanificazione degli impianti al servizio degli edifici (ad esempio, impianti di condizionamento, climatizzazione) non rientra nella manutenzione ordinaria di cui all’art. 2, comma 1, lett. d) del D.M. n. 37/2008, codificata come contenimento del normale degrado d’uso dell’impianto oppure rimedio ad eventi accidentali per garantire il normale funzionamento dell’impianto, dovendo essere eseguita solo da imprese di installazione e manutenzione degli impianti in possesso dei requisiti previsti dal D.M. 37/08. La certificazione del Registro delle Imprese – REA non espliciterà l’attività di sanificazione perché è ricompresa nell’attività principale e perché indicarla genera confusione con le attività riservate alle imprese di pulizia che utilizzano la specifica dizione. Il committente, gli organi di vigilanza e controllo, l’Agenzia delle Entrate nel valutare il credito d’imposta, dovranno verificare che l’impresa che ha eseguito l’attività sia iscritta nel registro delle imprese – REA quale impiantista e nella sezione (sono sette) specifica per la tipologia di impianto.
Codice Ateco: 43.22.01
– INSTALLAZIONE DI IMPIANTI IDRAULICI, DI RISCALDAMENTO E DI CONDIZIONAMENTO DELL’ARIA (INCLUSA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE) IN EDIFICI O IN ALTRE OPERE DI COSTRUZIONE

La Direzione