Controlli delle perdite (Regolamento Fgas 573/2024)

Gli operatori e i fabbricanti di apparecchiature contenenti quantità pari o superiori a 5 tCO2eq di Fgas elencati nell’allegato I del nuovo Regolamento o quantità pari o superiori a 1 kg di Fgas elencati nell’allegato II, sezione 1, devono provvedere affinché le apparecchiature siano controllate per verificare la presenza di eventuali perdite.

Le apparecchiature ermeticamente sigillate non sono controllate per verificare la presenza di perdite, a condizione che siano etichettate come tali e che soddisfino una delle condizioni seguenti:

  1. a) contengono meno di 10 tCO2q di Fgas elencati nell’allegato I; oppure
  2. b) contengono meno di 2 kg di Fgas elencati nell’allegato II, sezione 1.

Se negli edifici residenziali sono installate apparecchiature ermeticamente sigillate, esse non sono soggette a controllo delle perdite se contengono meno di 3 kg di Fgas, a condizione che siano etichettate tali.

Queste disposizioni sono particolarmente rilevanti per la sicurezza, vista l’adozione sempre più diffusa di refrigeranti fluorurati lievemente infiammabili.